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Come già detto all’inizio di questo supplemento, le
unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di
locazione e di noleggio.
La normativa che regola questo tipo d’attività delle unità da diporto è
contenuta negli articoli 2, 27 e da 42 a 49 del Codice della nautica.
Il
noleggiante e il locatore devono consegnare l’unità in perfetta
efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta
dall’assicurazione sulla responsabilità civile. L’equipaggio delle
imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio deve essere in
possesso del relativo
titolo professionale.
Per svolgere dette attività è necessario che il
proprietario o l’armatore dell’unità (ditta individuale o società)
presenti una dichiarazione d’esercizio all’ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione o della nave da diporto utilizzata allo scopo (il
fac-simile della domanda, da utilizzare per singola persona o Società, è
riportato in
Tabella 11).
L’ufficio provvede a annotare sul registro
d’iscrizione dell’unità e sulla licenza di navigazione l’utilizzazione
del mezzo per la finalità richiesta.
Da quel momento l’unità può essere
utilizzata solo per tale finalità. L’impiego di natanti da diporto per
l’esercizio di locazione o noleggio per finalità ricreative e per gli
usi turistici locali (es. sci nautico per conto terzi, paracadutismo
ascensionale, traino di banana – boats, visite alle bellezze naturali
delle coste o dei fondali, brevi gite turistiche etc.), è regolato,
invece, da ordinanze delle competenti autorità marittime locali.
Noleggio
Per noleggio di un’unità da diporto s’intende «il contratto con
cui una delle parti, noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si
obbliga a mettere a disposizione dell’altra, noleggiatore, l’unità da
diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in
zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione,
alle condizioni stabilite dal contratto». Il contratto va fatto per
iscritto e va tenuto a bordo.
L’unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l’equipaggio. Necessitando di un equipaggio, che consiste almeno nello
skipper, il noleggio si distingue dalla locazione nella quale, invece,
il mezzo nautico passa nella disponibilità del locatario (la parte che
prende in locazione il mezzo) che può condurlo anche da solo.
L’assicurazione, in caso di noleggio, deve essere estesa anche a favore
del noleggiatore e dei passeggeri, per gli infortuni e i danni subiti in
occasione o in dipendenza del contratto.
Il noleggiatore provvede, salvo
diverso accordo, al combustibile, all’acqua e ai lubrificanti necessari
per il motore e per gli impianti ausiliari.
Sulle
unità da diporto adibite a noleggio non si possono trasportare più di 12
passeggeri, escluso l’equipaggio sarebbe loro applicabile la
«Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare» (SOLAS), diventando a tutti gli effetti navi da passeggeri.
Locazione
La locazione è quel contratto con cui un’unità da diporto
passa, per un dato periodo di tempo ed in cambio di un corrispettivo, in
godimento autonomo del conduttore (locatario), il quale esercita con
essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Il
contratto va fatto per iscritto e va tenuto a bordo. Il numero massimo
di passeggeri trasportabili è quello indicato nella licenza di
navigazione, per le imbarcazioni e le navi da diporto; per i natanti da
diporto, detto numero è riportato nel Manuale del proprietario e sulla
Targhetta del costruttore, se trattasi d’unità con marcatura «CE»,
oppure è quello indicato nel certificato di omologazione o nell’art. 13
del Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da
diporto. Per condurre un’unità da diporto presa in locazione non è
necessario un titolo professionale, come nel caso del noleggio, ma
soltanto, se richiesta dalla normativa, la patente nautica.
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