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RIVISTA MARITTIMA

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ANDAR PER MARE
Normativa sulla Nautica da diporto
Supplemento alla Rivista Marittima  - Maggio 2006

LOCAZIONE E NOLEGGIO

Come già detto all’inizio di questo supplemento, le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio.
La normativa che regola questo tipo d’attività delle unità da diporto è contenuta negli articoli 2, 27 e da 42 a 49 del Codice della nautica.
Il noleggiante e il locatore devono consegnare l’unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall’assicurazione sulla responsabilità civile. L’equipaggio delle imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio deve essere in possesso del relativo titolo professionale.

Per svolgere dette attività è necessario che il proprietario o l’armatore dell’unità (ditta individuale o società) presenti una dichiarazione d’esercizio all’ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione o della nave da diporto utilizzata allo scopo (il fac-simile della domanda, da utilizzare per singola persona o Società, è riportato in Tabella 11).
L’ufficio provvede a annotare sul registro d’iscrizione dell’unità e sulla licenza di navigazione l’utilizzazione del mezzo per la finalità richiesta.
Da quel momento l’unità può essere utilizzata solo per tale finalità. L’impiego di natanti da diporto per l’esercizio di locazione o noleggio per finalità ricreative e per gli usi turistici locali (es. sci nautico per conto terzi, paracadutismo ascensionale, traino di banana – boats, visite alle bellezze naturali delle coste o dei fondali, brevi gite turistiche etc.), è regolato, invece, da ordinanze delle competenti autorità marittime locali.


Noleggio
Per noleggio di un’unità da diporto s’intende «il contratto con cui una delle parti, noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra, noleggiatore, l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto». Il contratto va fatto per iscritto e va tenuto a bordo.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Necessitando di un equipaggio, che consiste almeno nello skipper, il noleggio si distingue dalla locazione nella quale, invece, il mezzo nautico passa nella disponibilità del locatario (la parte che prende in locazione il mezzo) che può condurlo anche da solo. L’assicurazione, in caso di noleggio, deve essere estesa anche a favore del noleggiatore e dei passeggeri, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto.
Il noleggiatore provvede, salvo diverso accordo, al combustibile, all’acqua e ai lubrificanti necessari per il motore e per gli impianti ausiliari.

Sulle unità da diporto adibite a noleggio non si possono trasportare più di 12 passeggeri, escluso l’equipaggio sarebbe loro applicabile la «Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare» (SOLAS), diventando a tutti gli effetti navi da passeggeri.


Locazione
La locazione è quel contratto con cui un’unità da diporto passa, per un dato periodo di tempo ed in cambio di un corrispettivo, in godimento autonomo del conduttore (locatario), il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Il contratto va fatto per iscritto e va tenuto a bordo. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è quello indicato nella licenza di navigazione, per le imbarcazioni e le navi da diporto; per i natanti da diporto, detto numero è riportato nel Manuale del proprietario e sulla Targhetta del costruttore, se trattasi d’unità con marcatura «CE», oppure è quello indicato nel certificato di omologazione o nell’art. 13 del Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto. Per condurre un’unità da diporto presa in locazione non è necessario un titolo professionale, come nel caso del noleggio, ma soltanto, se richiesta dalla normativa, la patente nautica.

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